La Corte costituzionale sull’incompatibilità del giudice che, dopo aver rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, si occupi dell’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto

Pubblicato il 26 maggio 2024 alle ore 08:13

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 depositata ilo 23 maggio 2024 - Udienza del 5 marzo 2024 - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.

FATTO: 1.– Con ordinanza del 3 luglio 2023, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli aveva vato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del GIP a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione «di cui all’art. 410 cod. proc. pen.» dopo che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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