CORTE di GIUSTIZIA EUROPEA: "La legge italiana deve prevedere un controllo giurisdizionale sui provvedimenti di intercettazione telefonica che colpiscono persone che non sono parti del procedimento penale"

Pubblicato il 28 maggio 2024 alle ore 20:22

Sentenza della Camera nel caso Contrada c. Italia (n. 4) (ricorso n. 2507/19), che riguardava la liceità dell’intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente e la perquisizione della sua abitazione e di altri beni (misure disposte nell'ambito di un omicidio procedimento in cui il ricorrente non era direttamente coinvolto), la Corte europea dei diritti dell’uomo sono pervenuti ai seguenti risultati.

A maggioranza, la Corte ha dichiarato la doglianza del ricorrente relativa alla perquisizione della sua abitazione inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Notò che il richiedente non aveva presentato domanda di sottoporre il provvedimento al riesame da parte dei giudici interni – come previsto dagli artt. 257 e 324 dell'art del codice di procedura penale – prima di proporre ricorso alla Corte.

La Corte ha ritenuto all’unanimità che vi fosse stata violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della privacy vita e corrispondenza) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda la intercettazione e trascrizione delle comunicazioni telefoniche del ricorrente. Risulta che la legge italiana non offriva garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi nei confronti degli individui che lo avevano subito sottoposti a misura di intercettazione ma che, poiché non erano sospettati né imputati coinvolgimento in un reato, non erano parti nel procedimento. In particolare, quegli individui lo erano non è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria per un effettivo controllo della liceità e della necessità dell'atto misura e ottenere un risarcimento adeguato, a seconda dei casi.

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