La qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990

Pubblicato il 13 settembre 2024 alle ore 07:02

Ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, deve farsi riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione ovvero alla quantità e alla qualità delle sostanze.

Tale valutazione deve riguardare sincronicamente tutti gli elementi, al fine di giungere ad un giudizio di minima offensività, fermo restando che il fatto non può dirsi lieve allorché anche solo uno di quegli elementi osti a quel giudizio di minima offensività (in tal senso Sez. U., n. 35737 del 24/6/2010; Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015; Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013).

Proprio in rapporto ai limiti strutturali di un fatto di lieve entità si tende ad escludere che il sodalizio sia stato costituito per la commissione di fatti di tal genere nei casi in cui l’attività assuma connotazioni di particolare intensità e frequenza e/o si rivolga a una clientela ampia, riferita a un ambito territoriale, così da implicare elevate capacità di approvvigionamento di cospicui quantitativi, ovvero nei casi di contatti con organismi criminali di elevato spessore o di utilizzo di forme particolarmente insidiose ai fini della penetrazione nel mercato o al fine di sfuggire all’attività di controllo e contrasto, ovvero ancora nel caso in cui l’attività concerna sostanze di assai elevata qualità.

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sentenza n. 34204 del 10 settembre 2024

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