
Il Tribunale di Palermo - V Sezione Penale - Giudice Dr.ssa Patty FIOCCO, con la sentenza depositata il 17.12.2024 ha assolto una cittadina delle Filippine da reato previsto e punito dall'art. 7 comma 1° del decreto legge n. 4 del 2019 convertito nella legge n. 26 dl 2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".
Il caso nasce dalla fattispecie secondo la quale, l'imputata ha falsamente dichiarato, in occasione della presentazione delle due domande per l'accesso al reddito di cittadinanza di cui all'imputazione, di essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.
Tuttavia, non risulta configurato l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, consistente nel "fine di ottenere indebitamente il beneficio". (Cfr. Cass. pen. Sez. 3, Sent., ud. 30/11/2023, 06-02-2024, n. 5163 e, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7541 del 24/01/2024 Ud., dep. 21/02/2024, Rv. 285964 - O).
Ed invero, dall'esame dell'imputata si è appreso che la stessa ha una scarsa conoscenza della lingua italiana la quale, certamente, non è sufficiente a ritenere che la stessa abbia appreso a pieno quanto richiesto dagli operatori del CAF al fine della compilazione della domanda per l'ottenimento del beneficio di cui trattasi.
Pertanto, non è possibile ritenere che l'imputata abbia, con coscienza e volontà, emesso la falsa dichiarazione di cui trattasi essendo, piuttosto, rilevabile una leggerezza od una scarsa attenzione nel fornire al CAF le informazioni.
Inoltre, non è applicabile la norma incriminatrice per sopravvenuta abrogazione.
Invero, nel quadro di una più articolata riforma volta ad un ridimensionamento del beneficio in questione, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4 /2019, e, quindi, non essendo esso elencato fra le disposizioni espressamente escluse dall'efficacia della abrogazione, anche dell'art. 7 del detto provvedimento normativo. Per espressa previsione di legge, l'efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore alla data del 1 ° gennaio 2024.
Coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza a far tempo dal 1 ° gennaio 2024, la sopravenuta disposizione -richiamata in motivazione anche dalla recente decisione delle Sezioni unite n. 49686/2023- fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione dunque sostanzialmente deroga al principio di retroattività della !ex mitior altrimenti conseguente, ex art 2 c.p., alla prevista abrogazione dell'art. 7 D.L. 4/2019.
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