
Circolare del Ministero della Giustizia che ribadisce che le parti possono depositare atti e documenti in udienza in formato cartaceo;
- l'art. 111 bis c.p.p. disciplina infatti soltanto le ipotesi di deposito telematico di atti e documenti che, un tempo ormai remoto, erano diretti alla cancelleria, mentre non riguarda gli atti e documenti presentati dalle parti direttamente in udienza;
- una volta depositati in udienza con modalità cartacea, gli atti e documenti sono acquisiti in formato informatico (scansionati) a cura del cancelliere. Il difensore non dovrà tornare in studio e caricarli sul portale;
- ciò riguarda anche la costituzione di parte civile, che continua a poter essere depositata in udienza ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 78 c.p.p.
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