
E' quanto prevede la legge 9 agosto 2024, n. 114, che introduce importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024.
La legge è entrata in vigore il 25 agosto 2024. Tra le novità introdotte dalla legge, importante per i militari, la modifica dell’art. 1051 comma 2 del C.O.M. (la lettera a) che è sostituita dalla seguente: ”nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”) in base al quale, da ora (anzi,da ieri) in avanti potranno essere inseriti nell’aliquota di avanzamento anche quei militari che siano solamente rinviati a giudizio (o ammessi a riti alternativi) per delitti dolosi.
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