
Il Consiglio di Stato, Sezione I, con parere 30 aprile 2024, n. 565 – Pres. Poli, Est. Rizzo, ha statuito che: "E’ legittima la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore inflitta ad un militare, in presenza di una contestazione degli addebiti intervenuta 24 giorni dopo il verificarsi dell’infrazione, di cui il comandante del reparto aveva avuto personale e diretta contezza".
In motivazione la sezione:
I) ha riconosciuto la tempestività dell’azione disciplinare, atteso che, nonostante la commissione di disciplina non fosse ancora formata al momento della contestazione degli addebiti, per carenza in forza effettiva due ufficiali idonei a ricoprire l’incarico, l’autorità aveva comunque comunicato correttamente l’addebito al ricorrente entro il termine di 30 giorni, termine individuato avuto riguardo alle previsioni generali dell’art. 2, legge n. 241 del 1990, capaci di orientare nella enucleazione del concetto di “senza ritardo” stabilito dal menzionato art. 1398 c.m.;
II) ha precisato che, a mente dell’art. 1398, comma 1 d.lgs. n. 66 del 2010 – secondo cui Il procedimento disciplinare di corpo deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione – il decorso di soli 24 giorni, fra la data di tale conoscenza e la data di contestazione degli addebiti, è ragionevole e legittimo anche quando la contezza del fatto sia stata acquisita, in via immediata e diretta, dal superiore dell’inquisito.
Qualora, viceversa, la contestazione dell’infrazione disciplinare di corpo avvenga oltre il termine di 30 giorni dal rilievo della medesima da parte del superiore, nonché si registri la presenza di altre analoghe circostanze di fatto qualificanti la vicenda, l’Amministrazione militare è tenuta a dimostrare la presenza di evenienze specifiche tali, per un verso, da rendere difficoltosa o prematura la contestazione degli addebiti e, per altro verso, da giustificare la conseguente dilazione nel tempo di tale adempimento.
Art. 1398 del D.Lvo n. 66 del 2010 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b) abrogato (d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91)
c) abrogato (d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91)
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.
1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:
a) contestazione degli addebiti;
b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
d) decisione;
e) comunicazione all'interessato.
3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399.
4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.
6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.
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