Con sentenza n. 226/2020 del 22.06.2020, il Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Filippo Giordan, ha riconosciuto ad un Collaboratore Scolastico, in merito alla rettifica del punteggio per il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell’Istituto Paritario. Il Giudice condanna il Ministero dell’Istruzione al ripristino del punteggio rettificato oltre alle spese di lite.
Il Giudice Trevisano, nell’accogliere la tesi dell’Avvocato Giuseppe Versace del foro di Bologna, (Presidente dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale”), che ha assistito un Collaboratore Scolastico ha statuito:
“L’amministrazione ha certamente il potere/dovere di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni contenute nella domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto, anche in relazione all’estratto contributivo (tale controllo non è escluso da alcuna norma; v, anzi, art. 71, comma 1 del DPR n. 445/2000: “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive…”; v. pure a conferma l’art. 7 del DM n. 640/2017). A seguito dei controlli effettuati, nel caso di specie, è emersa l’irregolarità contributiva in relazione ai servizi dichiarati come svolti dal ricorrente presso l’Istituto **** negli anni 2003/2004 e 2004/2005.
Nel contempo, il ricorrente ha prodotto documentazione (contratti di lavoro e certificati di servizio) diretti ad attestare l’esistenza dei rapporti di lavoro e l’“effettività” dei relativi servizi.
Di contro, l’amministrazione resistente si è limitata a rilevare che non sono stati versati dall’Istituto i contributi previdenziali riferibili a tali periodi lavorativi ed ha rilevato come non sia stato possibile avere ulteriori riscontri circa l’effettività dei servizi resi (anche tenuto conto dell’incendio che ha distrutto la documentazione relativa al personale in servizio, come comunicato dall’USR Calabria, cfr. doc. 8 MIUR). Sulla base di tali presupposti, l’amministrazione ha valutato quei servizi come non effettivamente prestati ed ha decurtato il punteggio attribuito al ricorrente, non riconoscendo i servizi resi presso l’Istituto ****
I controlli che l’amministrazione deve svolgere, sono esclusivamente funzionali alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, come, peraltro, si ricava dall’art. 7.4 del D.M. n. 670/17 secondo cui “Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti”.
Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del punteggio connesso allo svolgimento di servizi presso scuole non statali, il controllo deve essere volto alla verifica dell’effettivo svolgimento del servizio dichiarato in domanda. Il mancato versamento dei contributi previdenziali può costituire un indizio del mancato svolgimento dei servizi dichiarati ma, in sé e per sé considerato non è sufficiente come prova, tanto più nel caso di specie in cui: a) il ricorrente ha dimesso documentazione attestante il contrario; b) il fallimento della società che gestiva la scuola non statale (circostanza allegata dal MIUR) dimostra le difficoltà economiche della società in questione che, proprio per questo, potrebbe aver omesso il versamento dei contributi previdenziali all’INPS pur in presenza di servizi regolarmente resi dal ricorrente. Neppure può giovare all’amministrazione il fatto che il ricorrente non avesse compilato la sezione I, lett. M della domanda posto che la stessa nota 17 dell’allegato D/2 del D.M. n. 640/17 (cioè il modello di domanda), prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l’aspirante deve dichiarare (sezione I, lett. M) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia”. Come si vede, la nota non prevede di dichiarare “SE” sia stata assolta la prestazione contributiva ma impone di dichiarare “CHE” sia stata assolta. Pertanto, in mancanza di versamento dei contributi, il ricorrente non avrebbe potuto, se non a pena di falsità, dichiarare il regolare assolvimento dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Correttamente, dunque, il campo non è stato compilato. Ma ciò non significa che il servizio non sia stato svolto presso l’istituto paritario e, come già sopra evidenziato, è lo svolgimento o meno della prestazione lavorativa presso la scuola paritaria ed essere l’elemento dirimente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. D’altro canto, come ha avuto modo di rilevare anche Trib. Milano, sez. lav., n. 229/19, in analogo contenzioso, “diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore”.
Quanto poi alla documentazione dimessa dal ricorrente (in particolare le certificazioni di servizio), si deve rilevare che il MIUR non ne ha specificamente contestato la conformità agli originali, ma si è limitato a sostenere che sarebbero privi di valore probatorio in quanto documenti sottoscritti dal sig. Giovanni Mangone, nella sua qualità di dirigente scolastico (rectius, coordinatore delle attività educative e didattiche) e non dal legale rappresentante della società che gestiva la scuola non statale. Si deve, tuttavia, ritenere che anche il coordinatore delle attività educative e didattiche – figura per molti versi assimilabile all’ex preside di scuola statale – potesse rilasciare delle attestazioni di servizio e, d’altro canto, non emergono elementi per affermare con certezza che il sig. **** fosse privo di tale potere. Solo genericamente il Ministero ha poi messo in dubbio la qualità di dirigente scolastico / coordinatore delle attività educative e didattiche del sig. …, atteso che non ha indicato chi altri ricoprisse tale ruolo presso l’Istituto.
Non vi sono poi ulteriori circostanze significative e contrarie che possano smentire l’effettività del servizio svolto dal ricorrente (ad esempio il MIUR non ha documentato o anche solo allegato di aver effettuato controlli sulla posizione del ricorrente – con riferimento al periodo in contestazione – presso il Centro per l’Impiego o presso l’amministrazione finanziaria con esito negativo).
Per le suesposte ragioni, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria a carico del MIUR considerando la peculiarità delle questioni oggetto di giudizio e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. P.Q.M. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
– accerta l’illegittimità del provvedimento n. … del 4.07.2019 emesso dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di … nella parte in cui ha decurtato il punteggio complessivamente assegnato al ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto non riconoscendo lo specifico punteggio – in origine assegnato – relativo ai servizi da questi resi negli aa.ss. 2003/04 e 2004/2005 presso l’Istituto ***. – Condanna l’amministrazione a collocare il ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria di istituto, riconoscendo il punteggio di cui sopra, oltre a quello medio tempore maturato. – Condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite”.
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