Il diritto del Dirigente Scolastico ad avere una sede vicina al luogo di residenza per assistenza del familiare disabile

Pubblicato il 2 maggio 2024 alle ore 07:07

Per la prima volta un Giudice del Lavoro ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di trasferire un Dirigente Scolastico in altra sede di assegnazione, in quanto titolare dei benefici della Legge 104/1992, anche tra le sedi scolastiche assegnate in reggenza.

Il presente giudizio ha statuito un importante principio di diritto mai affrontato dalle altre pronunce positive in merito. Il Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con Ordinanza del 22.07.2023 ha riconosciuto la domanda di trasferimento proposta dall’avv. Giuseppe Versace (Presidente dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale”), per un  Dirigente Scolastico, titolare dei benefici della Legge 104/1992, anche se effettuata prima della Mobilità Interregionale.

La peculiarità della predetta pronuncia consiste nel ragionamento giuridico del Tribunale di Vercelli, il quale ha stabilito che: il Dirigente era stato assunto in servizio in quanto vincitore del concorso bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017, in Piemonte in data 1.9.2019.  Lo stesso aveva inoltrato domanda di trasferimento presso l’USR per il Piemonte nel mese di maggio 2023, per la Regione Campania, precisamente nella Provincia di Napoli, in quanto al coniuge era stato riconosciuto l’art. 3, comma 3, Legge 104/1992, senza ricevere riscontro.

La tesi difensiva del Ministero e del Merito.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, unitamente alle altre amministrazioni convenute, chiedeva il rigetto delle avversarie domande cautelari assumendone la totale infondatezza.

Va precisato che il ricorrente chiedeva il riconoscimento con il presente giudizio del diritto all’avvicinamento alla residenza della persona da assistere ex lege 104, essendo intervenuta in data 2.3.2023 l’invalidità grave del proprio coniuge.

Sul fumus, il Giudice afferma che è pacifico lo stato di disabilità grave in capo al coniuge del ricorrente, accertato e certificato nel marzo 2023.

La normativa vigente Legge n. 104/1992.

L’art. 33, comma V L. 104/1992, come modificato dalla L. 53/2000 (che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore ed il familiare handicappato) e poi dall’art. 24 L.183/2010 (che ha eliminato I requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza), è così formulato: “Il lavoratore di cui al 3 comma (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Il Ministero resistente non ha poi provato l’impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano/risultano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.

Le motivazioni del legale del ricorrente.

Il ricorrente ha dimostrato che vi erano e vi sono sedi disponibili, oltre alle 92 istituzioni scolastiche affidate in reggenza per l’anno scolastico 2022/2023, a dirigenti scolastici titolari presso altri istituti, di cui alla tabella contenuta nel Decreto dell’Ufficio scolastico Regionale per la Campania (prot. n. AOODRCA 32639 del 24.08.2022), e dall’elenco risultano n. 54 sedi vacanti e disponibili.

Il Ministero afferma che l’organico dei dirigenti scolastici in Campania è saturo, limitandosi a produrre una tabella “attestazione dati di organico dirigenti scolastici – a.s. 2022-2023” asserendo genericamente che le sedi assegnate in reggenza sono di per sé, quasi per definizione, delle scuole sottodimensionate, o sedi di incarico nominale, o accantonate a vario titolo, senza specificare i nominativi dei dirigenti scolastici titolari di incarico nominale o beneficiari di provvedimento giurisdizionale favorevole e senza produrre in giudizio copia di tali provvedimenti.

A dire del ricorrente le sedi DIME (ossia le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni pari o superiore a 600) e DIME L.B. (ossia le istituzioni scolastiche che hanno un numero di alunni pari o superiore a 500 ma inferiore a 600) conferite in reggenza sono state 64 e di queste solo 6 risultano essere le sedi riservate a dirigenti scolastici in posizione di stato e 4 quelle accantonate, mentre tutte le altre non sono altro che quel 40% di sedi vacanti e disponibili, residuate alle operazioni di mobilità (effettuata sul 60% dei posti) e rimaste inutilizzate per le immissioni in ruolo (che, in Campania, sono state pari a zero), e temporaneamente assegnate in reggenza. Il Ministero in merito nulla ha dedotto.

Ciò è sufficiente a parere di questo Giudice, per ritenere sussistente il fumus boni iuris indicato dal ricorrente. Ossia il diritto all’assegnazione di una sede di lavoro alla Regione Campania e, quindi, il diritto a prestare servizio nel profilo di Dirigente Scolastico in un’istituzione scolastica della Regione al fine di potere assistere la moglie disabile grave residente in provincia di Provincia di Napoli.

Ancora il Giudice ha evidenziato che sussiste, nel caso di specie, anche il periculum in mora, inteso come pregiudizio imminente ed irreparabile che possa comportare una lesione irreversibile del diritto azionato in via ordinaria.

Lo svolgimento del proprio incarico in una sede, quale quella in … lontana dal luogo di residenza del … disabile certamente cagiona gravi disagi alla vita familiare e irreparabile nocumento alle esigenze della sua cura, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente.

In accoglimento del ricorso deve, pertanto, essere ordinato al MIM di disporre l’assegnazione del ricorrente ad una sede di servizio, nell’ambito della regione Campania, o di altra Regione limitrofa al luogo di residenza della persana disabile, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza).

 

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