
Sentenza n. 1641/13/24 CGT di II grado della Campania: recupero crediti di imposta
Il credito inesistente deve essere sempre contestato a mezzo atto di recupero e non tramite comunicazione di irregolarità
La contestazione del medesimo credito di imposta sia a mezzo atto di recupero, sia a mezzo avviso bonario rappresenta un’ illegittima duplicazione della pretesa di riversamento
La contestazione del credito inesistente e/o non spettante se non deriva da un mero errore di calcolo deve essere preceduta dal contraddittorio e l’onere della prova spetta all’agenzia delle entrate
Aggiungi commento
Commenti