Accertamento - Transfer Pricing - Riparto onere probativo

Pubblicato il 23 aprile 2024 alle ore 15:02

Sentenza del 18/04/2024 n. 10499 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Accertamento - Transfer Pricing - Riparto onere probativo

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'110, comma 7, del DPR n. 917/1986 , finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing, ossia dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di cui all' articolo 2697 c.c. , l'onere di dimostrare che tali transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso, non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova.

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