Iva - Cessione merce intracomunitaria - Documentazione - Uscita della merce dal territorio nazionale - Ricezione della merce - Dichiarazione postuma del cessionario - Validità.

Pubblicato il 23 aprile 2024 alle ore 15:04

Sentenza del 09/04/2024 n. 2338 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 4

Iva - Cessione merce intracomunitaria - Documentazione - Uscita della merce dal territorio nazionale - Ricezione della merce - Dichiarazione postuma del cessionario - Validità.

 

Le cessioni intracomunitarie sono non imponibili ("esenti", secondo la terminologia della direttiva), ai fini iva se, tra l'altro, in conformità all'articolo 138 della direttiva n. 112/2006/Ce e all'articolo 41, co. 1, lettera a), del d.l. n. 331/1993, si dimostri che la merce sia stata trasferita dal fornitore al cliente con sede in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza. Nel caso di specie la Corte di Giustizia Tributaria ha affermato che non incide sul beneficio dell'esenzione la dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, atteso che l'isteresi temporale non è pregiudizievole all'applicazione dell'art. 41 d.l. 331/93 ed alla normativa UE che specificatamente prevede come anche le dichiarazioni successive, come avvenuto nel caso di specie, certificano la reale operazione di trasferimento di merci da un Paese comunitario ad altro (G.T.). Riferimenti normativi: art. 41 d.l. 331/93; art. 138 direttiva n. 112/2006/Ce; ,art. 45-bis Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912 modif. del n. 282/2011; direttiva 2018/1910/UE del Consiglio, iscrizione al VIES.

Riferimenti giurisdizionali: Cass. n. 5761/21; Cgue, 9 febbraio 2017, C-21/16; Cass. n. 10006/18.

Prassi: Interpello n. 230 del 1° marzo 2023.

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