Tasse automobilistiche - Ingiunzione di pagamento - Ulteriore natura esecutiva dell'ingiunzione - Sussiste - Titolo esecutivo idoneo alla procedura esecutiva - Sussiste

Pubblicato il 23 aprile 2024 alle ore 17:38

Sentenza del 09/04/2024 n. 94 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise Sezione/Collegio 2

Tasse automobilistiche - Ingiunzione di pagamento - Ulteriore natura esecutiva dell'ingiunzione - Sussiste - Titolo esecutivo idoneo alla procedura esecutiva - Sussiste

 

Nel caso in cui l'Ente locale decide di affidare la riscossione coattiva a soggetti terzi iscritti all'Albo di cui all' art. 53 del D.Lgs n. 446/1997 , la stessa viene effettuata mediante l'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 , rafforzata per la fase esecutiva dalle norme del D.P.R. n. 602/1973 e non a mezzo ruolo ex D.P.R. n. 602/1973 atteso che tale procedura, ai sensi del D.Lgs n. 112/1999 , è prevista per il solo Concessionario del Servizio Nazionale vertendosi in ipotesi di diversa applicazione di norme prevedenti l'affidamento della riscossione al Servizio nazionale o a soggetti terzi estranei all'Ente. In pratica per la riscossione coattiva di tributi ed entrate degli enti territoriali è prevista una sorta di dualismo a seconda che la riscossione venga affidata al Servizio nazionale o a soggetti terzi che agiscono in nome e per conto dell'Ente per il quale agiscono. Nell'ingiunzione di pagamento è possibile rilevare una doppia natura, quella iniziale accertativa ed esecutiva in caso di mancato pagamento di quanto richiesto diventando, in tal caso, titolo esecutivo idoneo ad avviare la procedura esecutiva. Invero, in quanto atto complesso, l'ingiunzione ha conservato funzione accertativa volta far conoscere al debitore la pretesa fiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata, e, di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non deve essere preceduta dalla preventiva formazione del ruolo.

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