
Ordinanza del 28/03/2024 n. 8445 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Accertamento - Perdita su crediti da transazione - Insindacabilità
In tema di tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle perdite su crediti, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente, perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendosi legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti, come nella specie, la convenienza economica ai rapporti con i debitori in vista di future occasioni di commesse di lavori. In sostanza, nel caso di specie, la decisione di transigere era in linea con i principi evidenziati, posto che la valutazione positiva sulla deducibilità della perdita era fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendevano ragionevole e giustificata la scelta dell'imprenditore di transigere per importo sensibilmente inferiore al credito originario, invece di proseguire nell'azione giudiziale. Pertanto, nell'ipotesi di transazione quale causa della perdita del credito e prova della sua oggettività è sufficiente provare il titolo della perdita realizzativa, rimanendo insindacabile la palese antieconomicità, rientrando essa nelle scelte dell'imprenditore.
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