
Ordinanza del 27/12/2023 n. 36016 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Residenza estero studio - Attività di lavoro autonomo e attività di studio - Benefici
L'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 238 del 2010 ha subordinato la concessione dei benefici fiscali in essa previsti, al fatto che i lavoratori abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. In tal senso, il DM 3 giugno 2011 ha stabilito, fra l'altro, che le previste agevolazioni spettino a coloro che negli ultimi due anni o più siano stati residenti fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa e a coloro che negli ultimi due anni o più siano stati residenti fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. La scelta del legislatore consente dunque di formulare due ipotesi distinte di accesso ai benefici: la prima riguarda i soggetti che hanno maturato un'esperienza lavorativa, con una soglia minima presuntiva della meritevolezza di un tale riconoscimento, indicata nella misura temporale di ventiquattro mesi; e la seconda ipotesi riguarda i soggetti che hanno risieduto all'estero per due anni conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione, con la soglia di meritevolezza individuata, commisurata alla durata dell'esperienza di studio, con la prescrizione di una residenza biennale. Del resto, la stessa circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 4 maggio 2012, chiarisce che il requisito dell'attività di studio va autonomamente considerato, ritenendo comunque soddisfatto il requisito in questione da coloro che abbiano svolto un corso di studi della durata di due anni accademici.
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