
SENTENZA DEL 02/04/2024 N. 163/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE
Dichiarazione IRPEF e deducibilità di regalie ed omaggi
Le spese per omaggi e regalie rientrano tra le spese di rappresentanza disciplinate dell’art. 108, comma 2 del TUIR, e possono esser considerate a tutti gli effetti costi deducibili, in quanto idonee a produrre benefici in termini di promozione e pubbliche relazioni all’attività professionale. Sulla base della citata norma, la Corte di giustizia tributaria del Piemonte ha respinto l’appello proposto dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado con la quale il contribuente ha ottenuto l’annullamento dell’atto impugnato. Nel caso in esame, il professionista ha legittimamente dedotto le spese effettuate per mantenere la buona immagine dello Studio, nello specifico binocoli, cornici e gadget, regalati ai figli dei dipendenti e omaggiati ad alunni di una scuola pubblica.
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