
SENTENZA DEL 17/04/2024 N. 1449/22 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA
Necessaria l’autorizzazione per l’accesso ai locali ad uso promiscuo
Gli uffici impositori possono accedere in un locale adibito anche ad uso abitativo solo previa autorizzazione del capo dell’ufficio da cui dipendono e del procuratore della Repubblica. (art. 52 D.P.R. 633/1972). In base a tale norma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello del contribuente e disposto l’annullamento dell’atto impugnato. Nel caso di specie, infatti, l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito a seguito di verifica fiscale avvenuto nell’immobile adibito a sede legale, nonché a residenza anagrafica del rappresentante legale. La documentazione sarebbe, pertanto, stata acquisita illegittimamente, senza la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
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