
Sentenza del 22/02/2024 n. 1273 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 11
Agevolazioni ed Esenzioni - Scioglimento del matrimonio - Accordi di separazione con negoziazione assistita - Cessione di quota di immobile a figlia minore al fine di dirimere la crisi coniugale sotto il profilo patrimoniale - Richiamo nella sentenza civile degli accordi - Esenzione ex art. 19 L 74/1987 - Compete.
Compete l'esenzione, ex art. 19 l. 74/1987, per l'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, in relazione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso specifico per la cessione di quota di immobile in favore della figlia minorenne, ove nella sentenza civile si dia espressamente atto che la cessione avviene, in esecuzione dell'accordo di separazione con negoziazione assistita, proprio al fine di dirimere la crisi coniugale sotto il profilo patrimoniale. (G.T.).
Riferimenti normativi: art. 19 l. 74/1987.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3074/21.
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