Contributo Unificato Tributario

Pubblicato il 27 maggio 2024 alle ore 15:41

Sentenza del 16/06/2023 n. 390 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara Sezione/Collegio 1

 

Contributo Unificato Tributario - Nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze e/o annualità il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna di esse - Sussiste L'art. 14, c. 3 bis DPR 115/2002 dispone che il valore della lite è determinato in base a ciascun atto impugnato anche in appello. In via interpretativa tale concetto è stato esplicitato con la Direttiva n 2/2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze ed è stato chiarito come, in caso di un unico ricorso avverso più atti il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento al valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.

 

Nel caso di ricorso cumulativo si è recentemente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione con le Ordinanze nn. 16283 e 16284 dell'anno 2021, nonché la Corte costituzionale, sulla presunta illegittimità dell'art. 14, c. 3 bis suddetto per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo inammissibile la questione, seppur non pronunciandosi sulla infondatezza della questione stessa. L'orientamento prevalente, oramai consolidato, della giurisprudenza di merito e di legittimità è quella di ritenete costituzionalmente legittimo il criterio voluto dal Legislatore di determinare il valore della lite e il corrispondente contributo, nei ricorsi cumulativi, su ciascun atto impugnato, anche in appello, come appunto prescrive l'art. 14 sopra menzionato. Pertanto, nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna istanza di rimborso presentata.

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