Ordinanza del 09/07/2024 n. 1658/16 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania
Rinvio alla Corte Costituzionale del divieto di nuovi documenti in appello
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 58, D.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), D.lgs. n. 220/2023 che ha sancito, per i giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024, il divieto di depositare nel giudizio di secondo grado determinate categorie di documenti, tra cui “le notifiche dell’atto impugnato”. Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento eccependo, tra gli altri motivi, la mancata notifica delle cartelle presupposte. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, solo nel giudizio di appello, aveva prodotto la copia di n. 15 relate a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle sottese all’intimazione de qua. Secondo i giudici remittenti, la disposizione censurata contrasta con l’art. 3, comma 1, Cost., in combinato disposto con gli artt. 102, comma 1, 111, comma 1 e 24, comma 2, Cost., in quanto priva il giudice del potere di delibazione sulla “indispensabilità” dei documenti nuovi che il primo comma, invece, espressamente gli concede. Inoltre, ad avviso dei giudici campani, il suindicato comma 3 dell’art. 58, D.lgs. n. 546/1992 favorisce l’”intromissione” del Legislatore nella valutazione del compendio istruttorio, ambito riservato all’Autorità Giudiziaria. A parere dei giudici del rinvio, infine, la disposizione contrasta con l’art. 111, commi 1 e 2, Cost., in quanto determina una disparità tra i poteri processuali concessi al privato in sede di gravame e quelli concessi alla parte pubblica.
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