Sentenza del 10/07/2024 n. 507/2 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia
La prova testimoniale deve essere specifica
L’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è rimessa alla scelta discrezionale del giudice nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini del decidere. Tale prova deve essere specifica e deve essere idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato. Sulla base di questa affermazione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia ha rigettato il ricorso di un contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato l’indebita percezione di utili extra-bilancio da società a ristretta base azionaria. In particolare, i giudici veneziani hanno ritenuto che la dichiarazione rilasciata dalla suocera del ricorrente fosse troppo generica e, dunque, superflua per costituire valida prova contraria della mancata distribuzione delle somme accertate.
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