Procedura di evidenza pubblica non solo in sede di affidamento e/o rinnovo e/o proroga ma anche nell'ipotesi di subentro nelle concessioni demaniali marittime

Pubblicato il 15 gennaio 2025 alle ore 07:05

Così la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) del 17 dicembre 2024 pubblicata il 3 gennio 2025. ... OMISSIS ...

L’appello è fondato. Giova premettere che con ordinanza cautelare n. 81/2023 è stata rigettata in primo grado la domanda di tutela interinale formulata nell’atto di motivi aggiunti, rilevandosi la genericità e ipoteticità del periculum in mora e l’assenza di fumus boni iuris, “nutrendo il collegio perplessità sull’ammissibilità stessa del ricorso, dal cui accoglimento non deriverebbe alcun concreto beneficio in capo alla società ricorrente, che non potrebbe comunque conseguire l’affidamento della concessione demaniale marittima intestata alla controinteressata”.

Tuttavia questo Consiglio, con ordinanza cautelare n. 2749/2023, ha riformato la decisione di prime cure, ritenendo che un vero e proprio obbligo di procedura ad evidenza pubblica per il subingresso nella concessione demaniale marittima sia espressamente previsto dall’art. 53-bis, comma 3, della legge regionale n. 13/2007, e sarebbe anche evincibile dal testo dell’Avviso pubblico del 1° giugno 2022. Gli argomenti dedotti in sede di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto convergenti sull’aspetto dirimente della fattispecie di cui è causa, cioè sull’obbligo di ricorrere nella fattispecie ad una procedura ad evidenza pubblica, non sono tali da consentire di distaccarsi dall’interpretazione resa in sede di appello cautelare.

Osserva il Collegio, preliminarmente, di non ravvisare profili di inammissibilità nel primo ricorso, stante che la lesività si è concretata solo con il provvedimento che ha autorizzato e disposto il subingresso.

Ciò posto, non può essere elusa la circostanza che con l’Avviso Pubblico, nel richiamare l’art. 53 bis della legge regionale Lazio n. 13/2007, comma 3, il Comune si è autovincolato ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione, e successive modifiche, precisando che la sub concessione a terzi da parte dell’affidatario non fosse ammessa.
Anche a voler prescindere dell’esatta qualificazione, in via interpretativa, della specifica natura della procedura ad evidenza pubblica da porre in essere, per come espressamente richiesta dal richiamato art. 53bis della legge regionale Lazio n. 13/2007, non v’è dubbio che, quale fattore dirimente, nella procedura di cui è causa sia mancata (e comunque non è dimostrato che si sia svolta) un’attività caratterizzata dai dovuti criteri di trasparenza, pubblicità e in difetto di adeguata valutazione comparativa, di fatto consentendo all’originaria concessionaria di indicare direttamente il subentrante senza le garanzie di adeguata valutazione sopra richiamate, senza tenere in considerazione la disposizione dell’Avviso pubblico che espressamente disponeva per la non ammissibilità della sub concessione della concessione a terzi da parte dell’affidatario.

Non è, del resto, irrilevante osservare al riguardo che la procedura (i cui esiti sono contestati nell’ambito della presente vicenda contenziosa) si è conclusa con l’assegnazione della concessione per cui è causa a una società a responsabilità limitata in forma semplificata che palesa una continuità sostanzialmente piena rispetto alla persona fisica dell’originaria titolare.

L’appello, pertanto, va accolto, e in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato l’atto di autorizzazione impugnato in primo grado, ferma restando la rimessione all’amministrazione di ogni valutazione sul prosieguo della procedura. ... OMISSIS ...

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