
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6229 del 7/03/2024, ricomponendo un contrasto giurisprudenziale, affermano il seguente principio:
«La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro».
Sulla scorta di tale principio, la Corte ha ritenuto che l’indennità di incentivo all’esodo non rientrasse nella nozione di indennità di fine rapporto, in quanto tale indennità non opera quale retribuzione differita. È, dunque, da escludere la conseguente necessità di farne partecipe il coniuge che di tale retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno divorzile.
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