Quando in azienda nulla è a norma, il datore è responsabile anche se la vittima ha compiuto un'attività vietata

Pubblicato il 4 aprile 2024 alle ore 07:01

La Corte di Cassazione, con la sentenza 26 marzo 2024, n. 12326, nel confermare il giudizio di appello nel quale un datore di lavoro era stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo per aver cagionato la morte di un dipendente, caduto dalla scala di un silos durante l’esecuzione di un’operazione di manutenzione, ha ritenuto che neppure comportamento abnorme del lavoratore è idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, quando il datore di lavoro abbia posto in essere una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. 

Nella sentenza si legge: Qualora l'evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall'area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l'inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall' inerzia del datore di lavoro”. 

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Cass 12326 2024 Pdf
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