La mancata informazione circa l’esistenza del diritto di precedenza fa sorgere in capo al lavoratore stagionale il diritto al risarcimento del danno, in caso di assunzioni effettuate dal datore di lavoro per mansioni analoghe

Pubblicato il 16 aprile 2024 alle ore 07:32

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9444/2024, fornendo un’interpretazione diversa dell’art. 24, comma 4, D.lgs. 81/2015, ha sancito il principio in forza del quale nel contratto a termine, che sia ordinario o stagionale, deve esserci l’informativa circa la possibilità di esercitare il diritto di precedenza, alle condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo.

L'inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è “idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni; con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all'assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza” .

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Ordinanza Cass N 9444 2024 Pdf
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