Riposi compensativi. Onere della prova

Pubblicato il 18 aprile 2024 alle ore 06:23

Il diritto del lavoratore, che presti un'attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi, così come previsto dall’art. 8, D.lgs. 66/2003.

Nell’ambito di un istituto di vigilanza, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8626 del 2 aprile 2024, ha ribadito che il “riposo compensativo” (così come eventuali modalità alternative di fruizione della pausa di lavoro garantita al lavoratore per il recupero delle energie psicofisiche ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003) costituisce un fatto estintivo del diritto del lavoratore che investe la sfera organizzativa aziendale e, in quanto tale, il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro. Spetta, invece, al lavoratore allegare e provare lo svolgimento dell’attività lavorativa continuativa eccedente il limite di sei ore di cui alla citata normativa senza aver goduto della pausa retribuita.

In altri termini, nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retributive della durata di dieci minuti previste dall'art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata - l'onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita. Al contrario, le modalità di fruizione della pausa, alternative a quella ordinaria della durata di minuti dieci nel turno di servizio -da convenirsi a livello aziendale- investono la sfera organizzativa datoriale, giacché correlate alle particolari esigenze del settore, specificamente alla necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza.

Prosegue la Cassazione: “Non compete, infatti, al lavoratore anche l'allegazione e la prova del "mancato godimento" dei riposi compensativi di pari durata, da godere nei trenta giorni successivi, "sostitutivi delle pause non godute", integrando il godimento di riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi l'eccepisca”.

Ord 8626 2024 Pdf
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