Le questioni affrontate dalla pronuncia in esame possono essere così individuate: le manifestazioni affettuose, anche in luogo pubblico, con persona diversa dal coniuge possono integrare la violazione dell'obbligo di fedeltà e di conseguenza giustificare l'addebito della separazione?
E, ancora, come si atteggia, in questa materia, l'onere della prova?
Punto di partenza dell'indagine attiene all'obbligo di fedeltà in ambito matrimoniale, la cui inosservanza rappresenta una violazione particolarmente grave, perché «l'esclusività della relazione coniugale esige da parte di ogni coniuge il considerare l'altro come unico ed irripetibile» (D. Bianchini, Appunti e spunti in tema di responsabilità ed illecito endofamiliare, in Dir. fam., 2/2010, pp. 963 ss.).
Ciò posto, nella vicenda che ci occupa, la separazione è stata addebitata in ragione del «carattere adulterino» della relazione intrapresa da un coniuge (la moglie) con un terzo, e segnatamente di «manifestazioni affettuose con persona diversa dal coniuge avvenute anche in luogo pubblico» (Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2023, n. 15196).
Ogni dubbio su una preesistente crisi, infatti, è stato sciolto attraverso l'analisi di tutte le circostanze del caso concreto, da cui si evinceva non solo la volontà di conservare il rapporto superando le difficoltà, ma che la precedente intenzione di separarsi fosse stata manifestata, in passato, da un solo coniuge.
L'impegno «alla reciproca esclusività nel rapporto fiduciario» si manifesta, così, anche nel dover evitare di tenere in pubblico comportamenti esteriori tali da generare (nei familiari e nei terzi) anche solo semplici sospetti di infedeltà, e configurabili in termini di «adulterio apparente a prescindere dall'attualizzazione dello stesso» (G. Lagomarsino, L'esclusione della fedeltà coniugale prima e dopo la riforma del diritto di famiglia, con riferimento all'esclusione canonica della fedeltà nel ns. Ordinamento, in Dir. Fam. Pers., 2/2015, pp. 719 ss.).
Viceversa, al di fuori del perimetro si pone la «mera infatuazione non corrisposta di un altro soggetto», il legame «platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici … e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio»
In definitiva, la pronuncia deve essere particolarmente apprezzata in quanto, permette all'interprete di delimitare ulteriormente, sotto diversi angoli visuali, l'ambito applicativo di un obbligo (quello di fedeltà) indicato nominalmente dal legislatore ma non specificato nel contenuto.
Ogni dubbio su una preesistente crisi, infatti, è stato sciolto attraverso l'analisi di tutte le circostanze del caso concreto, da cui si evinceva non solo la volontà di conservare il rapporto superando le difficoltà, ma che la precedente intenzione di separarsi fosse stata manifestata, in passato, da un solo coniuge.
L'impegno «alla reciproca esclusività nel rapporto fiduciario» si manifesta, così, anche nel dover evitare di tenere in pubblico comportamenti esteriori tali da generare (nei familiari e nei terzi) anche solo semplici sospetti di infedeltà, e configurabili in termini di «adulterio apparente a prescindere dall'attualizzazione dello stesso» (G. Lagomarsino, L'esclusione della fedeltà coniugale prima e dopo la riforma del diritto di famiglia, con riferimento all'esclusione canonica della fedeltà nel ns. Ordinamento, in Dir. Fam. Pers., 2/2015, pp. 719 ss.).
Viceversa, al di fuori del perimetro si pone la «mera infatuazione non corrisposta di un altro soggetto», il legame «platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici … e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio»
In definitiva, la pronuncia deve essere particolarmente apprezzata in quanto, permette all'interprete di delimitare ulteriormente, sotto diversi angoli visuali, l'ambito applicativo di un obbligo (quello di fedeltà) indicato nominalmente dal legislatore ma non specificato nel contenuto.
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