Ancora una interessante pronuncia in tema di omesso versamento di assegno di mantenimento da parte del padre nei confronti dei figli: quando si configura il reato?
La sentenza n. 10618 del 13/3/2024 ha statuito che per essere assolti dalla fattispecie penalmente rilevante sancita dall art 570 bis Cod. Pen (Violazione degli obblighi di assistenza familiare punita con la reclusione fino a 1 anno o la multa da 103 a 1.032€), il genitore deve dimostrare al Tribunale un’impossibilità assoluta e incolpevole che gli impedisca di adempiere ai propri obblighi economici.
Non, quindi, una semplice difficoltà economica (tantomeno se transitoria) o l’insufficienza del reddito, che non risultano cause giustificative dell’inadempienza.
La Corte di Cassazione con tale sentenza chiarisce dunque che solo una “situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità” di risorse economiche può escludere la responsabilità penale del genitore obbligato.
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