Il rapporto tra la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile e la non punibilità penale per le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

Pubblicato il 26 maggio 2024 alle ore 08:16

La Corte di Cassazione - Sezione 5^ Pen. - con la Sentenza Numero: 20520 del 23 maggio 2024 (udienza del 5.4.2024) si è espressa in tema di cancellazione di espressioni offensive in sede civile:

"in tema di diffamazione, ha affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa".

20520 05 2024 Pen Oscuramento Noindex Pdf
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