Per la prova della notificazione della cartella esattoriale è sufficiente produrre la relata

Pubblicato il 27 maggio 2024 alle ore 15:44

Sentenza del 23/01/2023 n. 138 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 28

Per la prova della notificazione della cartella esattoriale è sufficiente produrre la relata

 

Al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale. La relata dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto. L'Agente della riscossione, altresì, può provare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento per il tramite del servizio postale depositando copie degli estratti di ruolo e la copia delle relate di notifica, senza che abbia l'onere di depositarne ne l'originale né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica. Ove venga ritualmente operato dall'obbligato il disconoscimento della conformità delle copie prodotte agli originali, il giudice non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva.

Sentenza Del 23 01 2023 N 138 Corte Di Giustizia Tributaria Di Secondo Grado Della Puglia Sezione Collegio 28 Pdf
PDF – 9,6 KB 10 download

Aggiungi commento

Commenti

Non ci sono ancora commenti.