
Cassazione 15904/24 deposito 6 giugno2024
In tema di opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento, emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l’opposizione si fondi sull’illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al Prefetto, la controversia verte sull’esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell’opposizione stessa è il Giudice di pace, in quanto già competente, per materia, a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 1/09/2011 (Cass. n. 40561 del 17/12/2021 Rv. 663729 - 01), ove – come nella specie – non venga in considerazione un’opposizione c.d. recuperatoria
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