
CGT LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 108/2024 DEL 15.01.2024
Transfer pricing - onere della prova dell’anormalità del corrispettivo - a carico dell’Agenzia Entrate
In tema di transfer pricing l’onere della prova dell’anormalità del corrispettivo convenuto (art. 9 T.U.I.R.) grava sull’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 2697, co. 1, c.c. Questo potere - derogatorio dell’autonomia negoziale delle parti - rimane inoltre circoscritto ai casi in cui le operazioni intervengono con società (pur appartenenti al medesimo gruppo), ma dislocate
all’estero.
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