Intervento volontario dell’Agenzia Entrate che non è parte del giudizio di primo grado - inammissibilità

Pubblicato il 10 giugno 2024 alle ore 18:01

CGT SICILIA SEZ. 15 SENTENZA N. 4107/2024 DEL 29.05.2024

Processo tributario - intervento volontario dell’Agenzia Entrate che non è parte del giudizio di primo grado - inammissibilità

 

Anche nel processo tributario la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta. Pertanto, è inammissibile l’intervento volontario spiegato dall’Agenzia qualora non sia stata parte del giudizio di primo grado né la sua veste di parte processuale o di soggetto titolare del rapporto sostanziale risulti dalla sentenza di primo grado, che ha pure escluso che l’Ufficio suddetto fosse litisconsorte necessario[/MASSIMA]

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