Sentenza del 06/05/2024 n. 168 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria Sezione/Collegio 1
Accertamento Irpef - Redditometro - Deposito documenti - Termine prorogato - Accordo parti - Legittimità - Recupero dell'Ufficio parzialmente illegittimo
Nel caso di specie trattandosi di giudizio di rinvio il giudice deve conformare la propria decisione al principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione che per la produzione documentale prorogata su accordo delle parti richiama l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e quindi deve valutare unicamente la documentazione bancaria prodotta in giudizio dal contribuente. Le valutazioni di merito di detta documentazione bancaria inducono a ritenere che il reddito da redditometro in contestazione possa essere giustificato con le somme ricevute dal coniuge in base al naturale ruolo sussidiario insito nel rapporto di coniugio. Tuttavia tali somme non possono essere interamente utilizzate a giustificazione del detto reddito accertato, ma solo una parte di somme residue. Il recupero dell'Ufficio è, pertanto, solo parzialmente legittimo.
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